Statuto - Unione Giuristi Italiani

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Statuto

L'UNIONE

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

L'anno  duemiladieci  il  giorno  quindici  del  mese  di  novembre  in  Roma  nello  studio  legale  alla  Via  Gauguin  13  si  sono  riuniti  i signori in calce generalizzati, i quali, liberamente e concordemente, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Denominazione
E'  costituita  fra  essi  comparenti  un'associazione  denominata:  "Unione  Giuristi  Italiani"  il  cui  nome  potrà  essere  trascritto  con l’abbreviazione di U.G.I.
ARTICOLO 2
Sedi
L'Associazione ha sede in Roma.
Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede legale dell'associazione, nonché istituire, trasferire o sopprimere unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali, sezioni con o senza stabile rappresentanza.
ARTICOLO 3
Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
Scopi
L'Unione  Giuristi  Italiani  in  autonomia  e  indipendenza  e  con  esclusione  di  ogni  scopo  di  lucro  persegue  finalità  di  solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
•    costruire ed erogare servizi reali ai soci;
•    favorire una tutela sindacale degli iscritti;
•    promuovere e favorire in ogni modo e con ogni mezzo le attività professionali degli iscritti;
•    operare per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto  fondamentale  per  lo  sviluppo  democratico  del  Paese  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  attuando  ogni iniziativa  diretta  ad  eliminare  gli  ostacoli  di  ordine  giudiziale  ed  economico  che  impediscono  o  rendono  difficile  il  diritto  di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo;
•    tutelare i diritti di altre associazioni che perseguano fini di solidarietà interna ed esterna, nonché tutelare e difendere i diritti degli appartenenti a suddette organizzazioni;
•    individuare  degli  interessi  e  degli  obiettivi  comuni  a  tutte  le  libere  professioni  intellettuali,  cooperando  per  la  tutela  ed  il raggiungimento degli stessi, con tutti i soggetti rappresentativi delle dette professioni;
•    favorire momenti di incontro e di scambio culturale tra gli iscritti;
•    utilizzare le esperienze umane e professionali degli iscritti per partorire e promuovere idee e progetti di miglioramento socio-economico delle singole categorie o del Paese tutto;
•    apportare il proprio contributo all’opera del Legislatore nella formazione delle leggi;
•    sviluppare  i  rapporti  fra  le  categorie  di  appartenenza  degli  iscritti,  e,  in  generale,  tra  coloro  che  svolgono  una  professione intellettuale.
Articolo 5
Iniziative
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie tipologie di attività, in particolare:
•    attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, etc.;
•    attività editoriali: pubblicazione, anche in forma multimediale, di bollettini, atti di convegni, seminari, riviste, etc.
•    stabilire e sviluppare relazioni e partnership a livello nazionale ed internazionale nell’interesse degli associati;
•    promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
•    promuovere ed incoraggiare sessioni ed incontri anche attraverso la costituzione di commissioni e sottocommissioni di studio;
•    promuovere e favorire scambi di informazioni d'interesse comune con altre associazioni professionali ed istituzioni;
•    promuovere ogni iniziativa che valga a migliorare le condizioni degli operatori della giustizia;
•    stimolare gli organismi istituzionali ivi compresi quelli rappresentativi di categoria;
•    svolgere funzioni di tutela sindacale a favore degli iscritti;
•    porsi come interlocutore forte e privilegiato nell’interesse di ogni singolo associato, anche quale intermediario tra l’associato ed un terzo;
•    favorire una adeguata assistenza professionale ai soggetti indicati negli scopi statutari e cioè a:
1.     tutti gli associati U.G.I.;
2.     tutti gli appartenenti ad enti ed associazioni con cui vengano sottoscritte apposite convenzioni;
3.     le associazioni che perseguano fini di solidarietà interna ed esterna ed ai loro appartenenti;
4.     tutti i cittadini che necessitano di assistenza professionale;
5.     le persone che abbiano un reddito personale inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
L’U.G.I. svolge tale attività solidaristica nelle diverse forme del:
1.     indicare al richiedente il professionista più indicato al caso specifico tra quelli appartenenti all’Associazione;
2.     fornire direttamente prestazioni professionali in sede;
3.     finanziare e sopportare i costi per la tutela sindacale degli iscritti e per la tutela giuridica di coloro che verranno ammessi al beneficio dell’ ”Assistenza a Spese dell’Associazione”.
•    Creare  e  alimentare  un  fondo  denominato  “Assistenza  a  Spese  dell’Associazione”  ,  in  breve  “A.S.A.”,  da  cui  attingere  per finanziare  e  sopportare  i  costi  per  la  tutela  sindacale  degli  iscritti  all’U.G.I.  e  per  la  tutela  giuridica  di  coloro  che  verranno ammessi al beneficio possedendo un reddito personale inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
•    Compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria comunque connessa, dipendente o strumentale al conseguimento dello scopo istituzionale; assumere partecipazioni ed interessenze in altri organismi aventi oggetto analogo o affine al proprio ed aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.  
•    Svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro ente pubblico o privato nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.
•    Svolge azione di informazione e proselitismo principalmente nei confronti degli Avvocati, dei Notai, dei Magistrati, dei Medici Legali  e  dei  Dottori  Commercialisti,  ma  dialogherà  e  favorirà  l’iscrizione  di  tutti  quei  soggetti  che  operano,  anche indirettamente, in ambito giuridico.
ARTICOLO 6
Patrimonio
Il  patrimonio  dell'Unione  Giuristi  Italiani  è  costituito  dai  contributi  dei  soci,  dai  beni  acquistati,  da  eventuali  legati  e  donazioni, nonché dai contributi di organismi, organizzazioni o enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.
La gestione del patrimonio è curata dal Presidente, che può avvalersi del Tesoriere, con firma libera per le operazioni sui conti bancari e postali e per ogni altra operazione. Tale potere di gestione è sempre delegabile dal Presidente.
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.
Entro  il  mese  di  aprile,  il  Presidente  o  il  Tesoriere  presentano  il  bilancio  consuntivo  dell'esercizio  trascorso  ed  il  bilancio preventivo per l'esercizio iniziato. Tali atti sono messi a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia, presso la sede legale o sul sito web.
All'Associazione è vietato distribuire utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita  dell'Associazione  stessa,  a  meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano  imposte  per  legge  o  siano  effettuate  a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Il pagamento delle prestazioni professionali svolte dagli associati in favore degli iscritti o delle persone ammesse al beneficio dell’A.S.A. non viola  il  suddetto  divieto,  ma  costituisce  uno  degli  scopi  principali  dell’U.G.I.,  cioè  tutelare  ogni  iscritto  per  mezzo  delle professionalità degli altri iscritti e garantire il diritto di azione e di difesa a chi altrimenti ne resterebbe privo per ragioni economico-sociali. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione e di sua estinzione il Presidente nominerà un liquidatore il quale  al  termine  della  liquidazione  devolverà  il  patrimonio  utile  netto  residuo,  all'ente,  istituzione  o  associazione  con  finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La quota di iscrizione e quella annuale per i soci verranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Soci
L’U.G.I. è un circolo a numero chiuso riservato alle persone fisiche. Possono essere Associati coloro i quali soddisfino uno dei seguenti requisiti:
•    Svolgere o aver svolto la professione forense.
•    Svolgere o aver svolto la professione notarile.
•    Svolgere o aver svolto la professione di ragioniere, commercialista o consulente del lavoro.
•    Svolgere o aver svolto la professione di medica in settori di interesse giuridico.
•    Svolgere o aver svolto incarichi giurisdizionali.
•    Svolgere o aver svolto incarichi accademici in materie economico-giuridiche.
•    Svolgere o aver svolto attività inerenti al settore giuridico.
•    Svolgere o aver svolto attività alle dipendenze dei Ministeri economici e giuridici.
Sono ammesse deroghe al precedente elenco con riguardo alla ammissione di singoli soci.  
Le modalità ed i requisiti per l’ammissione all’Associazione sono:
•    L’invito del Consiglio Direttivo e/o del Presidente a soggetto ritenuto meritevole.
•    Invio al Presidente di una domanda di ammissione accompagnata dalla presentazione di almeno un socio.
•    Pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale.
•    Invio di tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti.
Il Presidente provvederà a sottoporre la domanda di ammissione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
L’ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
La qualità di socio si perde per:
1.  morte dell’associato, dal momento dell’evento;
2.  recesso dell’associato, dal 20° (ventesimo) gior no dalla ricezione della comunicazione;  
3.  espulsione dall’Associazione, dal 10° (decimo) g iorno dall’invio della comunicazione.  
Quest’ultima può avvenire:
a)  per violazione delle norme statutarie e regolamentari;
b)  comportamento in contrasto con i principi e/o i fini dell’associazione;
c)  per la mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre assemblee;
d)  per il mancato versamento della quota annuale entro il 31 marzo senza necessità di messa in mora;
e)  per rifiuto a prestare la propria opera in favore dell’Associazione senza un giustificato motivo oggettivo.
L’espulsione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di espulsione non è impugnabile.
Ogni socio si impegna a prestare la propria opera professionale in favore e nell’interesse dell’Associazione in maniera gratuita.
I soci dell'Associazione hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita  associativa;  essi  godono  dell'elettorato  attivo  e  passivo  rispetto  a  tutte  le  cariche  ed  hanno  tutti  diritto  di  voto  per  le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare soci “onorari” che, fermo restando il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, non saranno tenuti al pagamento delle quote associative, ma non godranno dell’elettorato attivo e passivo e non avranno diritto di voto in assemblea.
Articolo 8
Organi sociali
Sono organi dell'Associazione :
a.  L'Assemblea
b.  Il Consiglio Direttivo
c.   il Presidente
d.  il Segretario
e.  il Tesoriere
L'Assemblea  
L'Assemblea degli aderenti deve essere convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il Presidente può convocarla, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga opportuno, ma deve convocarla ogni qualvolta allo  stesso  ne  faccia  richiesta  scritta  almeno  1/3  (un  terzo)  degli  associati  con  contestuale  formulazione  degli  argomenti  per l'ordine del giorno.  
L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima a mezzo affissione di avviso nella sede legale e pubblicazione sul sito web.
Qualora  non  fosse  possibile  per  qualunque  ragione  la  pubblicazione  sul  sito  web,  ogni  socio  verrà  avvisato  con  specifica comunicazione presso il proprio indirizzo email.
Ciascun associato può essere rappresentato esclusivamente da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea delibera in qualunque materia a maggioranza dei presenti.  
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelti dall’Assemblea tra gli stessi soci ogni tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge:
•    il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio e ne promuove l'attività;
•    il Segretario che coopera con il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio e ne coordina l'attività;  
•    il Tesoriere che ha la consegna della cassa, provvede alle entrate ed alle uscite e presenta lo schema del bilancio a richiesta del Consiglio.
Il Consiglio si riunirà almeno una volta all’anno e, comunque, a richiesta del Presidente o su iniziativa di almeno tre membri con comunicazione da inviare a tutti i membri almeno sette giorni prima. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondenti ai fini dell'Associazione e presenta all'Assemblea il bilancio annuale per la sua approvazione, determina l'ammontare delle quote associative, adotta ogni utile regolamento. Inoltre il Consiglio delibera sulle richieste di adesione all'Associazione; può dichiarare la  decadenza  dei  propri  membri  che  per  tre  riunioni  consecutive  abbiano  disertato  le  riunioni  senza  valido  motivo.  Contro  tali ultime delibere è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo email, il ricorso al Presidente il quale ha facoltà di riammetterlo. Il Consiglio ha facoltà di istituire sedi staccate dell'Associazione in Italia e all’Estero.
Il Consiglio stabilirà annualmente il limite reddituale per essere ammessi al beneficio dell’ “Assistenza a Spese dell’Associazione”, e,  potrà  introdurre  specifiche  modalità  e  limitazioni  in  un  apposito  regolamento.    Inoltre,  il  Consiglio  delibera  sulle  richieste  di ammissione al suddetto beneficio da parte di iscritti e non.
Il Segretario
Il Segretario ha facoltà di nominare e revocare in qualsiasi momento uno o più Vice Segretari, che collaborano col Segretario e che lo sostituiscono in caso di impedimento. Dura in carica un anno e può essere rieletto senza limiti.
Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la consegna della cassa, e vigila sulla gestione dei fondi. Verifica le entrate e le uscite e presenta lo schema del bilancio a richiesta del Consiglio o del Presidente. Lo stesso si occuperà ed avrà la responsabilità di tutti gli adempimenti prescritti dalle norme fiscali e tributarie ivi compresa la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere ha facoltà di nominare e revocare in qualsiasi momento uno o più Vice Tesorieri, che collaborano col lui e che lo sostituiscono in caso di impedimento. Dura in carica un anno e può essere rieletto senza limiti.
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Il Presidente può  nominare e  revocare  in qualsiasi momento  un  Vice  Presidente  che  lo sostituisca in  caso  di assenza o  di impedimento.  Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti.  
In caso di rinuncia, decadenza o impossibilità di un socio a ricoprire una qualunque carica, questa verrà assegnata secondo le forme prescritte. Il nuovo eletto o nominato resterà in carica solo per il tempo restante alle nuove elezioni o nuove nomine nel rispetto delle scadenze naturali.  
Le  cariche  sociali  potranno  essere  ricoperte  esclusivamente  dai  soci;  una  unica  eccezione  è  costituita  dagli  ausiliari  del Presidente, del Segretario e del Tesoriere che potranno essere scelti tra persone di loro fiducia anche non associate.  
Coloro che ricoprono le cariche sociali sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo per tutto il periodo in cui ricoprono gli incarichi.
Articolo 9
Varie
Ogni comunicazione prevista nel presente statuto avverrà a mezzo email.
Ogni  socio  al  momento  della  richiesta  di  adesione  dovrà  indicare  un  indirizzo  email  sul  quale  ricevere  ogni  comunicazione dell’U.G.I.; il socio potrà in qualunque momento cambiare l’indirizzo email, ma il cambio sarà efficacie trascorsi 10 giorni dalla ricezione da parte dell’Associazione.  
L’Associazione tramite i suoi organi favorirà il diffondersi tra i soci dell’utilizzo della P.E.C. (posta elettronica certificata) perché quanto prima ognuno ne possieda una. Ove la comunicazione non possa avvenire a mezzo P.E.C. il destinatario si impegna a rispondere immediatamente con una dichiarazione di avvenuta lettura; ove ciò non avvenisse avrà valore di ricevuta la “conferma di recapito” o la “conferma di lettura” ricevuta dal server. Anche in assenza di conferma di recapito e/o di lettura la comunicazione sarà considerata comunque ricevuta dal destinatario trascorsi 5 giorni dall’invio.
I termini contemplati dal presente statuto e dai futuri regolamenti si computano come stabilito dall’articolo 2963 del codice civile.
Inoltre, il decorso di tutti i termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun a nno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Il  Consiglio  Direttivo  ha  facoltà  di  adottare,  emendare  e  abrogare  in  ogni  momento  ogni  regolamento  utile  allo  svolgimento dell’attività  dell’Associazione,  e,  benché  immediatamente  efficacie  con  la  sola  pubblicazione  sul  sito  web,  andrà  ratificato  alla prima assemblea utile pena la decadenza ex tunc.
La modifica al presente statuto, ove non espressamente previsto nello stesso, può avvenire solo per decisione assembleare.
Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  dall’applicazione,  interpretazione  o  esecuzione  del  presente  statuto  è  sempre competente territorialmente il foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro foro.

Via Fratelli Rosselli, 2 - 00195 Roma
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